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Adeguati assetti organizzativi: cosa impone davvero l’art. 2086 c.c.

14 Agosto 20268 Marzo 2026 di Carlotta Jommi
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Dal 2019 ogni impresa che opera in forma societaria ha l’obbligo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati. Non è un adempimento formale: è il modo in cui la legge chiede all’azienda di “vedersi” per tempo e di prevenire la crisi prima che diventi irreversibile.

Da dove nasce l’obbligo

Il riferimento è il secondo comma dell’articolo 2086 del Codice civile, introdotto dall’art. 375 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). La norma stabilisce che l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per adottare gli strumenti previsti dall’ordinamento.

Non a caso la rubrica dell’articolo è cambiata da “Direzione e gerarchia dell’impresa” a “Gestione dell’impresa”: il legislatore ha voluto spostare il baricentro verso un approccio economico-aziendale e preventivo. Le regole del Codice della crisi si applicano a regime dal 15 luglio 2022.

Cosa significa “adeguati assetti”

La legge non impone un modello unico: è una clausola generale, elastica, che richiede assetti proporzionati all’impresa. In concreto si articola su tre piani.

  • Assetto organizzativo — organigramma e mansionario aggiornati, chiara attribuzione di poteri e deleghe, sistema di gestione e monitoraggio dei rischi.
  • Assetto amministrativo — procedure operative, budget di tesoreria, piano industriale e strumenti di reporting e previsione.
  • Assetto contabile — rilevazione corretta e tempestiva dei fatti economico-finanziari, bilancio, relazione sulla gestione e rendiconto finanziario.

I segnali che vanno intercettati per tempo

Il Codice della crisi indica alcuni indicatori di allarme che un assetto adeguato deve saper cogliere (art. 25-novies):

  • debiti verso fornitori scaduti da oltre 90 giorni superiori a quelli non scaduti;
  • debiti per retribuzioni scaduti da oltre 30 giorni pari ad almeno la metà del monte retribuzioni mensile;
  • esposizioni verso banche scadute da oltre 60 giorni oltre il 5% del totale;
  • esposizioni verso INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agente della riscossione oltre le soglie di legge.

Perché riguarda anche la piccola impresa

L’obbligo si estende a tutti gli imprenditori collettivi, non solo alle S.p.A.: doveri un tempo riservati alle grandi società entrano così nella vita quotidiana anche di micro e PMI. Più che un adempimento, è un percorso di crescita organizzativa e culturale — dalla pianificazione al controllo di gestione — che rende l’impresa più solida e più “leggibile” verso soci, banche e stakeholder.

La totale inerzia è colpevole; una scelta organizzativa ragionevole, presa dopo un’istruttoria adeguata, resta protetta anche se poi si rivela insufficiente.

È il senso della cosiddetta business judgment rule: agli amministratori si chiede diligenza e attivazione tempestiva, non l’infallibilità. Chi non predispone alcun assetto, però, risponde dei danni verso società e creditori; e l’organo di controllo, dove presente, ha il dovere di vigilare e di segnalare per iscritto i presupposti della crisi (art. 25-octies).

Come affianchiamo l’impresa

In CFC partiamo da un assessment dell’adeguatezza degli assetti esistenti, individuiamo le carenze e affianchiamo l’azienda nella definizione di organigramma, procedure e strumenti previsionali (a partire dal budget di tesoreria), fino al monitoraggio continuo dei segnali di allarme. L’obiettivo non è “mettere a norma” un documento, ma dotare l’impresa di un sistema di governo che riduce davvero i rischi.

Il presente contributo ha finalità informative generali e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.

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