Dal 2019 ogni impresa che opera in forma societaria ha l’obbligo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati. Non è un adempimento formale: è il modo in cui la legge chiede all’azienda di “vedersi” per tempo e di prevenire la crisi prima che diventi irreversibile.
Da dove nasce l’obbligo
Il riferimento è il secondo comma dell’articolo 2086 del Codice civile, introdotto dall’art. 375 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). La norma stabilisce che l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per adottare gli strumenti previsti dall’ordinamento.
Non a caso la rubrica dell’articolo è cambiata da “Direzione e gerarchia dell’impresa” a “Gestione dell’impresa”: il legislatore ha voluto spostare il baricentro verso un approccio economico-aziendale e preventivo. Le regole del Codice della crisi si applicano a regime dal 15 luglio 2022.
Cosa significa “adeguati assetti”
La legge non impone un modello unico: è una clausola generale, elastica, che richiede assetti proporzionati all’impresa. In concreto si articola su tre piani.
- Assetto organizzativo — organigramma e mansionario aggiornati, chiara attribuzione di poteri e deleghe, sistema di gestione e monitoraggio dei rischi.
- Assetto amministrativo — procedure operative, budget di tesoreria, piano industriale e strumenti di reporting e previsione.
- Assetto contabile — rilevazione corretta e tempestiva dei fatti economico-finanziari, bilancio, relazione sulla gestione e rendiconto finanziario.
I segnali che vanno intercettati per tempo
Il Codice della crisi indica alcuni indicatori di allarme che un assetto adeguato deve saper cogliere (art. 25-novies):
- debiti verso fornitori scaduti da oltre 90 giorni superiori a quelli non scaduti;
- debiti per retribuzioni scaduti da oltre 30 giorni pari ad almeno la metà del monte retribuzioni mensile;
- esposizioni verso banche scadute da oltre 60 giorni oltre il 5% del totale;
- esposizioni verso INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agente della riscossione oltre le soglie di legge.
Perché riguarda anche la piccola impresa
L’obbligo si estende a tutti gli imprenditori collettivi, non solo alle S.p.A.: doveri un tempo riservati alle grandi società entrano così nella vita quotidiana anche di micro e PMI. Più che un adempimento, è un percorso di crescita organizzativa e culturale — dalla pianificazione al controllo di gestione — che rende l’impresa più solida e più “leggibile” verso soci, banche e stakeholder.
La totale inerzia è colpevole; una scelta organizzativa ragionevole, presa dopo un’istruttoria adeguata, resta protetta anche se poi si rivela insufficiente.
È il senso della cosiddetta business judgment rule: agli amministratori si chiede diligenza e attivazione tempestiva, non l’infallibilità. Chi non predispone alcun assetto, però, risponde dei danni verso società e creditori; e l’organo di controllo, dove presente, ha il dovere di vigilare e di segnalare per iscritto i presupposti della crisi (art. 25-octies).
Come affianchiamo l’impresa
In CFC partiamo da un assessment dell’adeguatezza degli assetti esistenti, individuiamo le carenze e affianchiamo l’azienda nella definizione di organigramma, procedure e strumenti previsionali (a partire dal budget di tesoreria), fino al monitoraggio continuo dei segnali di allarme. L’obiettivo non è “mettere a norma” un documento, ma dotare l’impresa di un sistema di governo che riduce davvero i rischi.
Il presente contributo ha finalità informative generali e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.